Montano si, montano no.

La Risoluzione dell’agenzia delle entrate chiarisce chi é agricoltore montano ai fini dell’esonero IVA previsto dal DPR 633

Scrivo facendo seguito agli argomenti affrontati durante la conferenza tenutasi presso la Sala Consiliare della Provincia di Rieti nel marzo del 2017.

In quella occasione abbiamo trattato le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 relativamente al Regime di esonero previsto dall’art. 34, sesto comma, del DPR 633/72.

Infatti, l’art. 21 del D.L. 78/10, titolato “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, così come modificato dall’art. 4 della Legge di Stabilità, ha sancito che “A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.

Fermo restando le forti critiche alle novità introdotte, durante il Convegno è stato aperto un vivace dibattito relativamente alla difficoltà di inquadrare tutti gli operatori apistici che operano in zone montane e che quindi mantengono una posizione di esonero dall’obbligo di comunicazione delle fatture.

Il richiamo della norma all’art. 9 del DPR 601/73 ha destato una serie di perplessità. Infatti, l’articolo 9 in discorso riguardava una agevolazione ILOR per i terreni situati ad una altitudine superiore ai 700 metri.

Da qui il dubbio:

  1. come fa un operatore agricolo, in regime di esonero, a sapere se sta vendendo dei prodotti agricoli coltivati in un terreno sopra o sotto i 700 metri?
  2. come deve comportarsi un operatore agricolo se ha diversi appezzamenti collocati sia sopra che sotto i predetti 700 metri dal livello del mare?

Nel caso del miele, ma anche per altre coltivazione, occorrerebbe separare il miele, la propoli o la cera prodotta da un apiario che si colloca sopra i 700 e quella prodotta da un apiario che si colloca sotto i 700 metri.

Quindi, si è aperto un interessante dibattito sull’inquadramento del soggetto passivo che operano in zona montana e la domanda alla quale si è cercato di dare una risposta è stata la seguente.

Il soggetto passivo esonerato dalla comunicazione è quello che opera su terreni sopra i 700 metri o quello che, indipendentemente dalla collocazione altimetrica dei terreni , ha una residenza fiscale in una località sopra la predetta altitudine?

L’interpretazione dell’Associazione Apicoltori Alto Lazio è stata quella logica, letterale e del buon padre di famiglia.

La norma va ripensata e riscritta non solo per ripristinare un regime di esonero vero e completo e senza dubbi interpretativi ma, soprattutto, al fine di potenziare un regime in grado di fare da volano alla produzione agricola nazionale”.

Nelle more di un intervento interpretativo, quindi, l’Associazione Apicoltori Alto Lazio ha invitato i suoi associati a prendere, quale parametro di riferimento per l’applicazione dell’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute la collocazione del terreno sul quale si realizza la produzione agricola e non la residenza fiscale del soggetto passivo.

Naturalmente, tale posizione non è stata scevra ed indenne da critiche.

Oggi, dobbiamo tornare sull’argomento perché l’Agenzia delle Entrate ha emanato una importante ed interessante Risoluzione.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 105/E del 28 luglio 2017, ha risolto un il dubbio interpretativo riguardo ad un operatore agricolo che svolge la sua attività in regime di esonero e con appezzamenti di terra che solo parzialmente sono situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del D.P.R. 601/73, cioè sopra i 700 metri di altitudine.

Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che “ ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui si soggetti di cui all’art. 34, comma 6,……. omissis ….  abbiano il domicilio fiscale”.

Ha specificato l’Agenzia che, per fruire dell’esonero, le attività debbano essere esercitate:

  • Su terreni situati ad una altitudine superiore ai 700 metri;
  • Su terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale;
  • Su terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Ha precisato inoltre l’Agenzia che, in caso di più appezzamenti di terreno non tutti ricadenti in uno dei predetti 3 punti, si dovrà fare riferimento alla prevalente ubicazione. Infatti, rientra nell’esonero di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 anche il produttore agricolo che “esercita l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

                                                                                              Francesco Amorosi