Dicitura “Prodotto di montagna” finalmente in etichetta

Sono numerose le tappe che hanno portato all’entrata in vigore, il 14 settembre 2017, del Decreto 26 luglio 2017 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna“, emanato dal Mipaaf dopo aver recepito ed attuato i regolamenti (U.E.) n 1151/2012 e 665/2014.

Per un paese come l’Italia in cui i territori montani occupano più del 35% della superficie, la possibilità di apporre in etichetta la dicitura “prodotto di montagna” non può che suscitare partecipazione ed interesse, indicando inequivocabilmente un valore aggiunto del prodotto stesso.

Le aziende potranno liberamente decidere se specificare la provenienza montana dei loro prodotti, siano essi di origine animale o vegetale, purché rispettino determinati requisiti sia essi stessi che i processi di trasformazione o lavorazione cui vengono sottoposti.

Il testo fa riferimento anche ai prodotti dell’apicoltura (art. 2 comma 5) e identifica le zone montane in quelle identificate dalle regioni per i PSR: l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti dell’ apicoltura se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna”. Nessuna restrizione invece per la provenienza dello zucchero e delle sostanze zuccherine utilizzate per l’alimentazione delle api.

Contrariamente a quanto accade per altre lavorazioni, come la macellazione di animali, la spremitura dell’olio di oliva o la lavorazione dei prodotti lattiero caseari, per i quali è previsto di poter andare in deroga consentendo tali operazioni  al di fuori dei confini del territorio montano, seppur mantenendosi entro un raggio chilometrico ben indicato, non si trova alcun riferimento specifico alle operazioni di estrazione del miele dai favi, lasciando intendere che i laboratori di smielatura stessi, per poter apporre in etichetta la dicitura specifica “prodotto di montagna” sui prodotti dell’alveare, debbano essere collocati nelle aree montane.

Per gli apicoltori, e per gli agricoltori in generale, che risiedono in zone ad alta vocazione montana, come è anche l’area dell’alto Lazio, sarà di indubbio interesse poter aggiungere sull’etichetta tale dicitura, sia per rendere più consapevole il consumatore sulla provenienza del prodotto di cui fruisce, sia per porre l’accento sull’importanza del loro operato.

Allevare e coltivare in zone montane infatti significa rimanere profondamente connessi ad un territorio che si ama e che ha molto da offrire, significa non tirarsi indietro di fronte all’asperità dei terreni spesso impervi, bensì godere dell’ incontaminatezza che per loro stessa natura conservano più facilmente rispetto ad altri luoghi, significa mantenere vive le tradizioni legate a quelle zone per continuare a produrre e proporre prodotti genuini e di eccellenza indissolubilmente legati al territorio dal quale provengono.