Etichetta, questa sconosciuta!

 

Mai come negli ultimi tempi si è discusso dell’importanza dell’etichettatura dei prodotti agroalimentari. Il consumatore, sempre più consapevole ed informato,reclama la necessità di poter acquisire inequivocabilmente le informazioni sul prodotto scelto e sulla sua provenienza. Allo stesso modo i produttori rivendicano il diritto di vedere riconosciuta la qualità, distinguendo quello che è il frutto di un serio lavoro dai prodotti scadenti o, peggio ancora, ottenuti dalle sempre più frequenti frodi alimentari.

Anche per l’etichettatura del miele e degli altri prodotti dell’alveare, per rispondere a questa duplice esigenza, occorre sottostare alle normative vigenti. Ma siamo proprio sicuri che tutti gli apicoltori la conoscano e la applichino adeguatamente?

In realtà non è così raro imbattersi in etichette che di regolare hanno ben poco: informazioni necessarie assenti, dimensioni dei caratteri inadeguate, descrizioni fantasiose del prodotto… tutti aspetti che in realtà sono perfettamente delineati nelle leggi e nei regolamenti al fine di produrre etichette conformi.

L’ ASSAM, Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche ha realizzato un utilissimo opuscolo dal quale si possono evincere le seguenti indicazioni su come etichettare i prodotti dell’alveare.

L’ETICHETTATURA DEL MIELE

Affinchè il miele possa essere venduto al dettaglio deve presentarsi in contenitori chiusi, regolarmente etichettati dei quali il contenuto non deve poter essere modificato. Proprio allo scopo di preservare il prodotto da eventuali manipolazioni può essere utile apporre il sigillo di garanzia.

Il Regolamento UE n. 1169/2011 ha apportato alcune modifiche alle precedenti normative disciplinando l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Le principali modifiche che il regolamento introdusse riguardano la LEGGIBILITA’ ed il CAMPO VISIVO. Per quanto concerne quest’ultimo, si dispone che vengano riportate nel medesimo campo visivo la denominazione di vendita e la quantità netta.

La leggibilità invece deve essere garantita dall’altezza minima dei caratteri (altezza riferita alla lettera “x” minuscola) che deve essere di 0,9 mm in caso di etichette la cui superficie più ampia sia inferiore agli 80 cm² o, negli altri casi, di 1,2 mm.

Illustrazione 1

Il peso netto rientra perfettamente nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto “Miele Millefiori”

 

Dal Regolamento inoltre si ricavano le seguenti informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta (uteriori indicazioni sono riportate inoltre in Decreti Legislativi, Circolari MIPAAF, Leggi, Decreti e Note esplicative)<

  1. LA DENOMINAZIONE DI VENDITA DELL’ALIMENTO
  2. LA QUANTITA’ NETTA DELL’ ALIMENTO
  3. IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
  4. IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO DELL’OPERATORE CHE COMMERCIALIZZA IL PRODOTTO NELL’ UNIONE EUROPEA
  5. IL PAESE DI ORIGINE
  6. IL LOTTO

LA DENOMINAZIONE DI VENDITA

La denominazione di vendita minima è MIELE.

Per il miele in favo, con pezzi di favo o filtrato, le denominazioni minime dovranno essere rispettivamente: MIELE IN FAVO _ MIELE CON PEZZI DI FAVO _ MIELE FILTRATO.

Alla denominazione minima si possono aggiungere altre informazioni che facciano riferimento all’ origine botanica (mieli uniflorali, miele millefiori, miele di melata, miele di bosco), all’ origine geografica (per mieli provenienti esclusivamente da una circoscritta zona) o a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria (Apicoltura biologica, DOP, IGP…)

E’ opportuno sottolineare che diversi mieli monofloreali miscelati fra loro non possono assolutamente definirsi “Millefiori”, è tuttavia consentita la doppia o multipla indicazione floreale (per esempio miele di acacia e agrumi) purché i fiori indicati producano nettare nello stesso periodo e nella medesima zona geografica, in caso contrario si può indicare la duplice origine floreale solo se il termine “miscela” appare chiaramente in etichetta.

LA QUANTITA’ NETTA

La quantità, come già scritto, deve essere indicata nello stesso campo visivo della denominazione e deve essere espressa in grammi (g) o chilogrammi (kg) e l’altezza minima del carattere utilizzato varia in base alla quantità contenuta nella confezione.

L’unità di misura deve essere scritta in caratteri minuscoli, seguire la quantità e non devono essere presenti maiuscole, altre diciture o simboli (. – : ) .

0-50 grammi

2 mm

50-200  grammi

3mm

200-1000 grammi

4mm

Oltre 1000 grammi

6mm

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

 Il T.M.C., termine minimo di conservazione, si riferisce alla data fino alla quale il prodotto, conservato in adeguate condizioni, conserva le sue proprietà.

Lo si può esprimere con le seguenti formule:

  • Da consumarsi preferibilmente entro fine *anno
  • Da consumarsi preferibilmente entro fine * mese e anno
  • Da consumarsi preferibilmente entro il *giorno, mese e anno (in questo ultimo caso il T.M.C. Può sostituire il lotto)

IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE L’INDIRIZZO DELL’OPERATORE

Deve essere presente l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare e , quando differente da quest’ultimo, anche quello della sede di confezionamento.

I termini da utilizzare sono “prodotto da” e “confezionato da”.

Le informazioni devono risultare esaustive e complete.

IL PAESE DI ORIGINE

E’ obbligatorio riportare in etichetta il Paese o i Paesi di origine in cui il miele (o i mieli in miscela) sia stato raccolto. La dicitura “Miele italiano” risulta sufficiente per individuare come Paese d’origine l’Italia.

IL LOTTO

Il lotto identifica il prodotto finito ottenuto durante un medesimo processo produttivo e in circostanze sostanzialmente identiche.

Qualora esso non sia già espresso con il T.M.C. Nel formato “giorno-mese-anno” va indicato con un codice composto da caratteri alfanumerici preceduti dalla lettera L non puntata che può essere omessa qualora il codice risulti inserito in etichetta in modo chiaramente distinto dalle altre informazioni.

Oltre a quelle obbligatorie sono consentite altre informazioni utili al consumatore, a patto che non lo inducano ad errate interpretazioni e non costituiscano pubblicità ingannevole.

Fra queste possiamo citare per esempio indicazioni per la conservazione, la tabella nutrizionale o le indicazioni per l’uso, che però non devono essere terapeutiche.

La dichiarazione nutrizionale, che per il solo miele è facoltativa, diventa invece obbligatoria per il MIELE CON ALTRI ALIMENTI, nella cui etichetta, oltre alle voci sopra illustrate, occorre inserire anche l’elenco degli ingredienti e gli allergeni, potendo però omettere il paese d’origine.

 

Illustrazione 2

Polline prima di essere confezionato ed etichettato

L’ ETICHETTATURA DI POLLINE,PAPPA REALE E PROPOLI

Polline e pappa reale possono essere venduti sia come alimenti che come integratori alimentari e, a seconda del caso, l’etichettatura sarà soggetta ad obblighi differenti.

Nel caso in cui siano venduti come alimenti le indicazioni da riportare saranno:

  • La denominazione di vendita
  • La quantità netta
  • Il T.M.C.
  • Il nome (o la ragione sociale) e l’indirizzo del produttore
  • Il lotto
  • Le indicazioni per la conservazione
  • Le Istruzioni per l’uso

Qualora venduti come integratori alimentari le informazioni che occorre riportare in etichetta sono le seguenti:

  • Nome commerciale
  • Quantità netta
  • Elenco e quantità degli ingredienti presenti
  • Il nome (o la ragione sociale) e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
  • Lotto
  • Indicazioni per la conservazione
  • Istruzioni per l’uso
  • Data di scadenza
  • Dose giornaliera raccomandata con avvertenza a non eccedere
  • Avvertenza “Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia”
  • Avvertenza “Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni”
  • Effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti

Per quanto riguarda infine il propoli, possiamo dire che quasi mai lo si trova venduto come prodotto alimentare se non in aggiunta al miele o utilizzato in integratori alimentari e, comunque, l’apicoltore deve ricorrere a laboratori autorizzati per la sua lavorazione.

Le norme da rispettare sembrano tante, tuttavia vale la pena attenersi alle disposizioni son solo per operare regolarmente, ma anche per evitare di incorrere in salate sanzioni. In caso di non conformità dell’etichetta infatti sono previste ammende più o meno cospicue,a seconda dell’inadempienza.

Le multe partono dai 1000 euro, fino ad arrivare ai 24000 euro previsti per punire la pubblicità ingannevole.

Solo dopo aver appurato la correttezza formale di un’etichetta, si potrà procedere a curarne l’aspetto estetico, rendendola accattivante e commercialmente valida.

A tal proposito, pur senza nulla togliere all’estro di ognuno, ritengo possa essere utile ricordare i consigli di Virgilio Paolucci, esperto in grafica che ha presieduto la votazione per la “Miglior Etichetta” durante il Concorso Grandi Mieli Millefiori della Provincia di Rieti tenutosi a Posta nel 2019: “L’etichetta – aveva osservato – deve essere ben decifrabile anche da lontano, riportare l’informazione principale in maniera chiara, senza che essa si perda in una grafica troppo complessa. Anche il contrasto cromatico ha la sua importanza: per spiccare su un miele scuro ad esempio, sarebbe opportuno prediligere per l’etichetta toni chiari.”

Illustrazione 3

Esempio di contrasto cromatico molto efficace.

Per approfondimenti e per risalire ai riferimenti normativi si consiglia di scaricare l’ Opuscolo dell’ ASSAM al link: http://www.assam.marche.it/pubblicazioni/133-centro-agrochimico/837-etichettatura-del-miele-e-dei-prodotti-dell-alveare-ediz-2019

Francesca Romana Laurenti