Novità sulle Movimentazioni di Materiale Apistico Vivo

Con nota inter-direttoriale del 22 Novembre 2017 il Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ed il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  hanno congiuntamente firmato un nuovo decreto che,  al fine di fronteggiare la necessità di sorvegliare e controllare le malattie delle api, dispone adeguate indicazioni per comunicare e registrare e nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) le movimentazioni su territorio nazionale di materiale apistico vivo.

L’Art.3 dispone quanto segue:

  1. Chiunque detenga api deve registrare in BDA tutte le    movimentazioni di alveari, pacchi d’ape o api regine effettuati a qualsiasi fine, compresi nomadismo o servizio d’importazione.
  2. Non necessitano di registrazione in BDA gli spostamenti fra apiari di proprietà dello stesso apicoltore che avvengono nella stessa provincia e che non determinano l’attivazione o disattivazione di un apiario.
  3. La registrazione in BDA delle movimentazioni deve avvenire prima di effettuare gli spostamenti o contestualmente ad essi.
  4. Entro 7 giorni dell’avvenuto spostamento l’apicoltore può, se necessario, modificare o integrare le informazioni registrate in BDA.
  5. Le movimentazioni di api regine possono essere comunicate in maniera cumulativa con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.
  6. Il decreto risulterà operativo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi, orientativamente, entro maggio.

L’Art. 4 riguarda l’identificazione univoca delle arnie. L’apicoltore può apporre, facoltativamente, un codice univoco ad ogni arnia, da aggiungere al proprio codice identificativo.

In tal caso questo codice dovrà essere apposto sull’arnia in modo indelebile.

È da tenere presente che l’allegato al dispositivo di cui sopra sostituisce l’Allegato C al manuale operativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014.

Di seguito, scaricabile, il nuovo documento di accompagnamento: Nota 22 Novembre 2017 BDA – Allegato C