Procedure operative registro elettronico dei trattamenti – la nota del ministero della Salute

Il Ministero della Salute, tramite una nota indirizzata ai Servizi Veterinari regionali (il Centro Referenza Nazionale per le malattie delle api, il Centro Servizi Nazionale e la Federazione Nazionale Ordine dei Veterinari) ha reso diffuso le modalità operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali somministrati alle api.

A parte la modalità che non vede né coinvolte e né in indirizzo i diretti interessati, gli apicoltori, sono molte le novità che ci interessano ed introdotte dalla nota che comunque esclude il nostro comparto dall’uso del registro elettronico previsto dal Dlgs n°27 del 2 febbraio 2021.

Di particolare impatto per gli apicoltori laziali è l’introduzione dell’obbligo per gli apicoltori in autoconsumo, ora non previsto ai sensi della DGR 159/2013, della registrazione su un registro cartaceo non vidimato dei trattamenti somministrati e della conservazione delle prove di acquisto. Su quest’ultimo punto ci chiediamo come e se possano essere considerate prove di acquisto gli scontrini fiscali che quasi sempre non esplicitano il tipo di materiale acquistato.

Per gli apicoltori commerciali cambia invece poco, anche se in qualche caso occorrerà sostituire il modello cartaceo finora utilizzato con quello previsto dalla nota, ed essendo il registro ad obbligo di vidimazione da parte dell’ASL si costringerà l’apicoltore a pagare nuovamente la tariffa regionale.

La nota, se non altro, chiarisce e rende univoche le regole da applicare su tutto il territorio nazionale su una materia dove fin’ora si erano espresse le Regioni a volte anche in modo dissonante e prende in considerazione per le attività di controllo le linee guida sulla varroatosi emanate dal CRN sulle malattie delle api che prevedono almeno due interventi l’anno.

Brevemente riassumiamo:

  • Obbligo dell’utilizzo di un registro cartaceo a pagine enumerate vidimato dall’ASL che ha rilasciato il codice aziendale (non vidimato per gli apicoltori in autoconsumo)
  • Registrazione del trattamento entro 48 ore
  • Conservazione delle prove di acquisto (fatture / scontrini) del medicinale e conservazione per cinque anni
  • Conservazione del registro per cinque anni

Per maggiori dettagli potete consultare i documenti allegati

 

Rinaldo Amorosi

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